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Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 59/03 (ex N 645/02) — Staatssteun ter bestrijding van de crisis in de perzikteelt in Piemonte — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 59/03 (ex N 645/02) — Staatssteun ter bestrijding van de crisis in de perzikteelt in Piemonte — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

Steunmaatregelen van de Staten — Italië — Steunmaatregel C 59/03 (ex N 645/02) — Staatssteun ter bestrijding van de crisis in de perzikteelt in Piemonte — Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

Publicatieblad Nr. C 266 van 05/11/2003 blz. 0003 - 0007


Steunmaatregelen van de Staten - Italië

Steunmaatregel C 59/03 (ex N 645/02) - Staatssteun ter bestrijding van de crisis in de perzikteelt in Piemonte

Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken

(2003/C 266/03)

De Commissie heeft Italië bij schrijven van 1 oktober 2003, dat na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken steunmaatregel ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan: Europese Commissie Directoraat-generaal Landbouw

Directoraat H2

L 130 - 5/120 B - 1049 Brussel Fax (32-2) 296 76 72.

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Italië worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

SAMENVATTING

De betrokken maatregel is aangemeld naar aanleiding van het noodweer, en met name de hagel, in 2002 waardoor Piemonte is geteisterd en de perzik- en nectarineteelt aldaar schade heeft geleden. In het kader van de steunmaatregel zijn perziken en nectarines van de markt gehaald en gecomposteerd. Het ging om een totale hoeveelheid van 1182,1 ton. Aangezien de geplande steun 0,092 EUR per kilo van de markt gehaald fruit bedraagt, beloopt de totale begroting 108752 EUR.

In dit stadium betwijfelt de Commissie of de betrokken steunmaatregel verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, en wel om de volgende redenen:

- vooralsnog lijkt niet te zijn voldaan aan de meeste voorwaarden van punt 11.3 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector(1) (er bestaat met name onzekerheid over de aard en de omvang van het verlies, de geschiktheid van de methode voor het berekenen van de steun en de volledige overdracht van de steun aan de landbouwers naar rata van hun verliezen);

- in de geplande vorm lijkt de steun in strijd te zijn met de regels inzake de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit, aangezien de met de maatregel beoogde telersvereniging en de andere organisaties in de regio reeds gebruik hebben gemaakt van hun quotum voor het uit de markt nemen van producten op grond van Verordening (EG) nr. 2200/96; bovendien staat in punt 3.2 van de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector dat een beroep door een lidstaat op de artikelen 87 tot 89 van het Verdrag geen voorrang kan hebben boven de verordening houdende ordening van de betrokken marktsector, en dat de Commissie in geen geval steun kan goedkeuren die met de bepalingen inzake een gemeenschappelijke marktordening onverenigbaar is of die een belemmering voor het naar behoren functioneren van een gemeenschappelijke marktordening zou vormen.

TEKST VAN DE BRIEF

"1. La Commissione si pregia informare il governo italiano che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulle misure in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Procedimento

2. Con lettera datata 20 settembre 2002, protocollata il 25 settembre 2002, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3. Con lettere del 10 aprile 2003 e del 7 agosto 2003, protocollate rispettivamente il 15 aprile 2003 e l'8 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste alle autorità italiane con lettere del 13 novembre 2002 e del 5 giugno 2003.

Descrizione

4. La misura in oggetto è stata presentata come conseguente alle intemperie e segnatamente alle grandinate che hanno colpito il Piemonte nel 2002, danneggiando le colture di pesche e di nettarine. Essa prevedeva inizialmente il ritiro dal mercato di 6000 tonnellate di frutta (pesche e nettarine) da destinare al compostaggio.

5. Le operazioni di ritiro sono state effettuate il 25, 26, 27 e 30 settembre 2002, per un totale di 204,16 tonnellate di pesche (valore: 18782 euro) e 977,94 tonnellate di nettarine (valore: 89970,48 euro). Sono state quindi complessivamente ritirate 1182,10 tonnellate di frutta. Con un contributo pari a 0,092 euro per chilogrammo ritirato, la dotazione riservata alla misura di cui trattasi sarà di 108752 euro.

6. Stando a quanto indicato in sede di notifica, i produttori interessati dalla misura, appartenenti all'associazione Asprofrut(2), hanno subito perdite superiori al 30 % della produzione media storica a causa delle intemperie.

7. La produzione media regionale dell'ultimo triennio ammonta complessivamente a 144692 tonnellate (86059 tonnellate di pesche e 58633 tonnellate di nettarine).

8. Dalle informazioni trasmesse in sede di notifica si evince che il ricorso all'aiuto di Stato sarebbe motivato dai seguenti fattori:

- il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(3), prevede, per ogni campagna, una percentuale massima di ritiro del 10 % dei prodotti commercializzati dalle singole organizzazioni di produttori, con un margine di superamento di tre punti percentuali a condizione che sia rispettata la media del 10 % nell'arco di tre anni;

- le organizzazioni di produttori della regione hanno già fatto ricorso al margine di superamento di tre punti entro i limiti autorizzati.

Valutazione

9. Secondo l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La misura in oggetto rientra in tale definizione, in quanto interessa talune produzioni e può incidere sugli scambi in virtù della posizione occupata dall'Italia nel settore considerato (secondo produttore di pesche e primo produttore di nettarine dell'UE nel 2000).

10. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

11. Nella fattispecie, le autorità italiane hanno spiegato che i danni alle colture in questione erano stati cagionati da condizioni climatiche avverse, e quindi da fattori che possono giustificare il ricorso alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, che considera compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

12. In base al punto 11.3.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso 'orientamenti')(4), avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità possono essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato solo se sono soddisfatte determinate condizioni:

a) la soglia del danno che dà diritto all'aiuto deve corrispondere al 20 % di una produzione normale nelle zone svantaggiate al 30 % nelle altre zone; essa può essere determinata sulla base del confronto tra la produzione dell'anno in cui l'evento si è verificato e la media dei tre anni precedenti, nei quali non siano stati erogati indennizzi a seguito di condizioni atmosferiche avverse, oppure sulla base di un altro metodo ammissibile;

b) l'indennizzo non deve dar luogo ad una sovracompensazione del danno subito;

c) le spese non sostenute dall'agricoltore, per esempio perché non ha proceduto alla raccolta, devono essere detratte dalla base di calcolo dell'aiuto;

d) eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi devono essere detratte dall'importo dell'aiuto;

e) l'eccezionalità dell'evento deve essere attestata mediante la presentazione di dati meteorologici adeguati;

f) l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'importo di aiuti diretti eventualmente erogati;

g) se versato ad un'organizzazione di produttori, l'importo dell'aiuto non può superare il danno subito dagli agricoltori ad essa appartenenti.

13. La Commissione rileva che le autorità italiane hanno trasmesso dati meteorologici che dimostrano l'intensità delle intemperie menzionate nella notifica. La condizione di cui alla lettera e) risulta pertanto soddisfatta.

14. Quanto all'osservanza delle altre condizioni, la Commissione fa rilevare quanto segue:

La soglia del danno che dà diritto all'aiuto deve corrispondere al 20 % di una produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone; essa può essere determinata sulla base del confronto tra la produzione dell'anno in cui l'evento si è verificato e la media dei tre anni precedenti, nei quali non siano stati erogati indennizzi a seguito di condizioni atmosferiche avverse, oppure sulla base di un altro metodo ammissibile (punto 11.3.2 degli orientamenti).

15. Nella notifica iniziale le autorità italiane hanno precisato che la percentuale di prodotti commercialmente danneggiati dalle intemperie superava il 30 % della produzione media storica della regione interessata (il Piemonte).

16. Nella lettera del 10 aprile 2003 le autorità italiane hanno dichiarato che le perdite subite rappresentavano oltre il 30 % del fatturato delle aziende e che esse erano imputabili sia alle intemperie menzionate che alla difficoltà di raggiungere i mercati dei paesi dell'Europa centrale e settentrionali, gravemente colpiti dalle inondazioni. Successivamente, con lettera del 7 agosto 2003, le autorità italiane hanno sottolineato che, più che alla flessione della produzione, la crisi dei settori considerati era imputabile alla situazione dei mercati.

17. Alla luce di tali informazioni la Commissione constata che il principale fatto generatore della situazione di crisi non è più un evento meteorologico, ma l'evoluzione negativa degli scambi, ovvero un parametro che rientra nei rischi normalmente connessi con l'esercizio dell'attività agricola.

18. Inoltre il metodo di calcolo delle perdite descritto al punto 11.3 degli orientamenti si riferisce a perdite di produzione e non di fatturato (il fattore 'prezzo' entra in gioco solo una volta determinata la perdita in termini di produzione). Stando alle indicazioni fornite dalle autorità italiane in sede di notifica, la produzione media delle tre campagne precedenti a quella in cui si sono verificate le intemperie è stata di 144692 tonnellate nella regione considerata (86059 tonnellate di pesche e 58633 tonnellate di nettarine), con una previsione di 147300 tonnellate per il 2002. A fronte di questi dati la Commissione stenta a capire come potrebbe essersi verificata una perdita di produzione del 30 % nella regione considerata. Allo stadio attuale essa non può che dubitare del fatto che la perdita di produzione registrata nella regione di cui trattasi corrisponda al 30 % della produzione di un'annata normale.

19. In questa fase la Commissione dubita altresì della pertinenza delle annate di riferimento scelte per determinare la soglia di perdita. Infatti le autorità italiane hanno calcolato la perdita subita rispetto al triennio precedente la campagna in cui si sono verificate le intemperie in questione. Ora, come dichiarato da queste stesse autorità, benché non siano stati concessi indennizzi specifici nel settore delle pesche e delle nettarine, nel corso delle tre campagne considerate alcune aziende operanti in questo campo hanno beneficiato di abbuoni di interessi su prestiti concessi a compensazione di danni cagionati dalle intemperie e corrispondenti ad almeno il 35 % della produzione lorda vendibile.

20. Sulla base di quanto precede, le autorità italiane avrebbero dovuto escludere dal calcolo delle perdite le annate nelle quali erano stati concessi indennizzi agli agricoltori a seguito di condizioni climatiche avverse. E' infatti altamente improbabile che le colture di pesche e nettarine siano risparmiate dalle intemperie che colpiscono un'intera azienda agricola, così come è piuttosto inverosimile che un'azienda benefici di un aiuto per l'insieme della produzione ad esclusione di pesche e nettarine.

21. Nelle circostanze attuali, tale constatazione non può che rafforzare le perplessità della Commissione sul metodo di calcolo della soglia di perdita che dà diritto all'aiuto e, di conseguenza, sul superamento di tale soglia e sull'ammissibilità dei produttori di pesche e di nettarine a beneficiare di un aiuto ai sensi del punto 11.3 degli orientamenti.

Devono essere evitate sovracompensazioni delle perdite subite (punto 11.3.2 degli orientamenti).

22. La Commissione constata che l'aiuto proposto ammonta a 0,092 euro/kg, mentre, stando alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, a fine settembre 2002 il prezzo medio di mercato del prodotto fresco e condizionato era di 0,5 euro/kg per le nettarine e di 0,45 euro/kg per le pesche. Inoltre, nella lettera del 7 agosto 2003 le autorità italiane hanno escluso sovracompensazioni delle perdite subite dalle aziende considerate, in quanto il danno era imputabile alla mancata vendita del prodotto e il prezzo di costo di un chilogrammo di prodotto poteva essere stimato al 50 % circa del prezzo di mercato.

23. A fronte di tali argomentazioni la Commissione tiene a sottolineare quanto segue:

- il confronto tra il metodo di calcolo dell'aiuto applicato dalle autorità italiane e la formula di calcolo descritta al punto 11.3.2 degli orientamenti rivela che le suddette autorità hanno utilizzato solo i prezzi del 2002 e non i prezzi medi del periodo normale, vale a dire del triennio precedente a quello in cui si è verificato l'evento, ad esclusione degli anni nei quali siano stati erogati indennizzi a seguito di condizioni meteorologiche avverse; pertanto non risultano rispettate le disposizioni previste al punto 11.3.2 degli orientamenti;

- a prescindere dalla questione puramente tecnica del metodo di calcolo applicato, rimane da chiarire perché l'aiuto debba essere determinato non per una perdita di produzione, ma per una perdita legata all'evoluzione del mercato e quindi ad un fattore che rientra nei rischi normalmente connessi con la pratica dell'agricoltura; a questo proposito, tenuto conto delle osservazioni formulate al precedente punto 18, la Commissione non può che constatare che la misura proposta potrebbe dar luogo non ad una sovracompensazione diretta di una perdita di produzione, ma al pagamento di un aiuto per una perdita che potrebbe non essere sufficiente per giustificarne la concessione.

24. Alla luce di quanto precede la Commissione è costretta a dubitare, nelle circostanze attuali, dell'adeguatezza dell'indennizzo proposto.

Le spese non sostenute dall'agricoltore a motivo delle intemperie devono essere detratte dalla base di calcolo dell'aiuto (punto 11.3.6 degli orientamenti).

25. Le autorità italiane non hanno fornito precisazioni circa la detrazione, dalla base di calcolo dell'aiuto, delle spese non sostenute a motivo delle intemperie.

26. In tali circostanze la Commissione dubita quindi dell'adeguatezza della base di calcolo dell'aiuto.

Eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi devono essere detratte dall'importo dell'aiuto (punto 11.3.6 degli orientamenti).

27. In risposta alla questione sollevata al riguardo dai servizi della Commissione, nella lettera del 7 ottobre 2003 le autorità italiane hanno precisato che le organizzazioni di produttori non conoscevano la propensione al rischio dei rispettivi membri, né sapevano se questi avessero sottoscritto polizze assicurative e per quali importi, per cui risultava difficile accertare se a seguito delle intemperie fossero stati effettuati interventi da parte delle compagnie d'assicurazione e se fossero stati versati aiuti diretti.

28. Poiché tale risposta non comporta alcun impegno a procedere alla detrazione degli importi eventualmente percepiti a titolo di regimi assicurativi, ma dimostra, al contrario, che tali importi eventualmente percepiti non sono stati detratti dall'aiuto da versare, nelle circostanze attuali la Commissione non può che nutrire perplessità ancora più forti sull'adeguatezza del metodo di calcolo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'importo di aiuti diretti eventualmente erogati (punto 11.3.2 degli orientamenti).

29. Vista la risposta fornita dalle autorità italiane al precedente punto 27, la Commissione deve constatare che il problema della detrazione degli aiuti diretti eventualmente percepiti è stato da queste ignorato.

30. Ciò non può che rafforzare ulteriormente le perplessità nutrite dalla Commissione sull'adeguatezza del metodo di calcolo dell'aiuto.

Se versato ad un'organizzazione di produttori, l'importo dell'aiuto non può superare il danno effettivo subito dagli agricoltori ad essa appartenenti (punto 11.3.8 degli orientamenti).

31. In risposta ai quesiti formulati al riguardo dai servizi della Commissione, nella lettera del 10 aprile 2003 le autorità italiane hanno in un primo tempo dichiarato che risultava difficile valutare in modo oggettivo se l'aiuto versato all'organizzazione di produttori avrebbe superato o meno l'importo corrispondente al danno subito dagli agricoltori.

32. Successivamente, con lettera del 7 agosto 2003, tali autorità hanno precisato che l'aiuto non avrebbe superato il danno subito dagli agricoltori per le ragioni enunciate al precedente punto 22 e che esso sarebbe stato integralmente trasferito ai produttori, previa detrazione dei costi vivi sostenuti dall'organizzazione.

33. Tali considerazioni forniscono diversi spunti di riflessione:

- il fatto che l'aiuto venga integralmente trasferito ai membri dell'organizzazione di produttori non significa necessariamente che esso sarà ripartito in funzione del danno subito dai singoli membri;

- non essendo stata precisata la natura dei costi sostenuti dall'organizzazione, nulla consente di escludere, nelle circostanze attuali, che questa operi trattenute eccessive sull'aiuto da versare ai propri associati, cosa che darebbe luogo ad un aiuto al funzionamento incompatibile con il mercato comune;

- anche in questo caso valgono le osservazioni precedentemente formulate circa la natura e il metodo di calcolo delle perdite (perdite di fatturato e non di produzione, metodo di calcolo delle perdite), cosa che suscita interrogativi sul danno effettivo subito dai membri dell'organizzazione e, di conseguenza, sull'adeguatezza dell'aiuto di cui questi potrebbero beneficiare.

34. Nelle circostanze descritte la Commissione dubita che sia stata rispettata la condizione prevista al punto 11.3.8 degli orientamenti, secondo cui l'importo dell'aiuto versato non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore.

35. A tutti questi elementi problematici si aggiunge una presunzione di infrazione alle regole che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

36. Infatti il regolamento (CE) n. 2200/96 prevede, per ogni campagna, una percentuale massima di ritiro del 10 % dei prodotti commercializzati dalle singole organizzazioni di produttori, con un margine di superamento di tre punti percentuali a condizione che sia rispettata la media del 10 % nell'arco di tre anni. Ora, stando a quanto affermato dalle autorità italiane, le organizzazioni di produttori della regione hanno già utilizzato il margine di superamento di 3 punti percentuali entro i limiti stabiliti dal regolamento. In tale contesto, la concessione di un aiuto di Stato che comporta il superamento delle percentuali di ritiro previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 induce a pensare che potrebbero essere violate le regole che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e che ciò potrebbe ostare al corretto funzionamento del mercato comune(5).

37. Tale presunzione di infrazione pone un problema di principio riguardo alla concessione di un aiuto di Stato nel caso considerato in quanto, in virtù del punto 3.2 degli orientamenti, l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato è subordinata alle disposizioni stabilite dai regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni dei mercati. Ciò significa non solo che il ricorso di uno Stato membro alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89 del trattato non può prevalere sull'osservanza delle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati in questione, ma anche che la Commissione non può in alcun caso approvare un aiuto che sarebbe incompatibile con le norme che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che ostacolerebbe il corretto funzionamento della medesima.

38. Nella fattispecie, poiché sull'aiuto proposto grava una presunzione di infrazione alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/1996, la Commissione non può che dubitare, nelle circostanze attuali, della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

39. Va infine appurato se l'aiuto è già stato versato o meno.

40. Nonostante le autorità italiane, nella lettera del 10 aprile, avessero precisato che l'aiuto non era stato ancora pagato mentre i prodotti erano già stati ritirati dal mercato, i servizi della Commissione hanno chiesto all'Italia, con lettera del 5 giugno 2003, di confermare che l'aiuto non sarebbe stato corrisposto prima di essere approvato dalla Commissione. Non essendo pervenuta tale conferma da parte delle autorità italiane, la Commissione non è attualmente in grado di stabilire se l'aiuto sia stato corrisposto o meno. Le autorità italiane dovranno chiarire tale aspetto, precisando inoltre se l'aiuto è cumulabile o meno con altre misure aventi la stessa finalità.

Decisione

41. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione dell'aiuto entro un mese dalla data di ricezione della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

42. La Commissione desidera richiamare all'attenzione dell'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.".

(1) PB C 232 van 12.8.2000, blz. 17.

(2) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità italiane, hanno presentato domanda di intervento due organizzazioni: Asprofrut e Lagnasco Group. La seconda ha successivamente ritirato la domanda.

(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(4) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(5) Inoltre, come precisa il sedicesimo considerando del regolamento, le operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato. Secondo quanto sostenuto dalle autorità italiane, invece, l'intervento dello Stato è stato motivato proprio dall'impossibilità di smerciare i prodotti sui mercati (nella lettera del 10 aprile 2003 le autorità italiane hanno precisato che la perdita di fatturato era imputabile sia alle intemperie che alla difficoltà di immettere i prodotti considerati sui mercati dell'Europa centrale e settentrionale; nella lettera del 7 agosto 2003, le stesse hanno addirittura riconosciuto che la crisi era dovuta più alla situazione del mercato che all'evoluzione della produzione).